“Amici della Cappella Musicale del Duomo di Milano”
A) Denominazione – Sede – Scopo
1) E’ costituita l’Associazione denominata “Amici della Cappella Musicale del Duomo di Milano” (in seguito: Associazione).
2) L’Associazione ha sede in Milano, Via Arcivescovado, n. 1.
3) L’Associazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata.
4) Scopo dell’Associazione è la promozione della musica sacra/liturgica e di tutte le attività ad esse connesse, con particolare interesse all’esecuzione corale, in primis a servizio della Cattedrale, allo studio, all’insegnamento e all’esecuzione di composizioni di repertorio storico, in particolare quelle conservate nell’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, e di nuova produzione attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della Cappella Musicale del Duomo di Milano.
5) Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione può intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna dal Consiglio Direttivo e può stabilire rapporti di collaborazione con amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, fondazioni, associazioni, soggetti privati, italiani o stranieri.
B) Organi dell’Associazione ed esercizio sociale
6) 1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente dell’Associazione;
d) il Segretario;
e) il Revisore.
2. Le cariche sociali sono espletate a titolo gratuito.
3. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario, il quale, accompagnato da una relazione sull’attività svolta, predisposta dal Consiglio stesso, sarà presentato all’Assemblea dei Soci entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Copie del rendiconto e della relazione vengono depositate presso la sede sociale per la libera visione da parte dei componenti dell’Associazione e vengono trasmesse per conoscenza alla Veneranda Fabbrica del Duomo ed al Revisore.
C) Patrimonio sociale e mezzi finanziari
7) 1. All’atto della costituzione, l’Associazione viene dotata di un contributo una tantum, a titolo di fondo di dotazione, di € 15.000, 00 (quindicimila virgola zero zero) elargito dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per i fini propri di cui al presente Statuto.
2. L’Associazione trae le risorse economiche per il sostentamento proprio e delle proprie attività:
a) dalle quote associative;
b) da proventi generati da manifestazioni culturali e da pubblicazioni editoriali e discografiche;
c) da donazioni, lasciti, introiti derivanti da convenzioni, elargizioni, contributi di persone, società, enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
8) Ogni operazione finanziaria (contratti, obbligazioni, ecc.), che superi il valore di € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), è disposta, previa delibera del Consiglio Direttivo, con firme congiunte del Presidente (o del Vice Presidente se a ciò delegato dal Presidente) e del Segretario.
9) Le operazioni finanziarie di valore fino ad €. 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) sono disposte dal Presidente o, previa delega di questo, anche dal solo Segretario.
10) E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
11) L’Associazione ha l’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie e del regolamento.
12) La qualità di associato è personale, non cedibile, intrasmissibile per causa di morte.
D) Soci
13) Oltre ai Soci fondatori, possono essere Soci tutti coloro che accettino lo Statuto e ne condividano gli scopi. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dall’associazione. L’ammissione dei Soci avviene con domanda scritta indirizzata all’Associazione su modulo rilasciato dall’Associazione stessa: l’ingresso di ciascun Socio è subordinato al parere vincolante del Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento dell’iscrizione nel Libro dei Soci dopo il versamento da parte del nuovo socio della quota sociale richiesta, stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
14) 1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa; i soci minorenni possono partecipare alle assemblee con solo voto consultivo. I Soci dell’Associazione si distinguono in:
a) fondatori: sono quelli che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b) ordinari: sono quelli ammessi a far parte dell’Associazione e che accettano di essere titolari di tutti i diritti e degli obblighi statutari; tra i soci ordinari si distinguono i cantori: sono quelli che formano i gruppi corali dell’Associazione, in quanto ritenuti idonei dal Maestro di Cappella con apposita dichiarazione scritta; i minori di anni 18 (diciotto) possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
c) sostenitori: sono quelli ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, a far parte dell’Associazione e che contribuiscono alla vita dell’Associazione attraverso prestazioni professionali non retribuite o elargizioni di varia natura.
d) onorari: sono quelli ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo, che si siano distinti per opere di ingegno per nome o valore nell’arte musicale ed in ogni campo intellettuale o artistico.
2. Il Socio cantore dimissionario, o non ritenuto più idoneo dal Maestro di Cappella, a richiesta, se accolta da parte del Consiglio Direttivo, potrà continuare a far parte dell’ Associazione come socio sostenitore.
15) Il Socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno un mese prima dello scadere dell’anno sociale per cui è associato.
16) La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso, per:
a) recesso, con effetto dall’anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
b) esclusione, quando sussistano gravi motivi ed inosservanza alle disposizioni dello statuto, regolamento e deliberazioni degli organi sociali, su decisione assunta per iscritto dal Consiglio Direttivo senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio;
c) mancato pagamento della quota sociale annua nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, contestato per iscritto.
17) Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da beni mobili e immobili, dal contributo una tantum di cui all’art. 7 e da contributi periodici stabiliti da apposita convenzionecon la Veneranda Fabbrica del Duomo, da contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo e da ogni altro tipo di entrate.
E) Assemblea dei Soci
18) 1.L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata in Milano, anche in sede diversa da quella sociale.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, delibera sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività svolta e da svolgere nonché su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o di sua espressa delega, dal Vice Presidente. Possono intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
3. Chi presiede l’Assemblea invita il Segretario a verificare la regolarità della convocazione, delle deleghe e del diritto di intervento e di voto.
4. Il Segretario redige il verbale dell’assemblea che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
5. Le convocazioni avvengono:
a) previa comunicazione scritta contenente l’indicazione della data, dell’ora, del luogo della riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da inviare ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione;
b) in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per deliberare su quanto a essa demandato dalla legge o dallo Statuto;
c) in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
d) su richiesta di almeno metà dei Soci, previa comunicazione degli argomenti da trattare da far pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.
6. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
a) in prima convocazione con l’intervento di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio e/o per delega, e delibera a maggioranza.
7. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci e con il consenso di tutti i soci fondatori mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci e con il consenso di tutti i soci fondatori.
F) Consiglio Direttivo
19) 1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri e così costituito:
– tre rappresentanti dei soci fondatori, dei quali due proposti dalla Veneranda Fabbrica del Duomo;
– due rappresentanti eletti dai soci cantori;
– un rappresentate eletto dai soci sostenitori;
– un rappresentante eletto dai soci onorari
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il Maestro di Cappella allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità proprie dell’Associazione, in particolare la promozione della musica sacra/liturgica e la valorizzazione e lo sviluppo della Cappella Musicale stessa.
Il Consiglio dura in carica tre anni con mandato rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo, pur costituito da sette membri, può operare con almeno quattro membri ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il membro del Consiglio Direttivo, che non rivesta più la qualità che ne ha consentito la nomina, decade dalla carica e viene sostituito, se possibile, da un componente della stessa categoria di appartenenza del socio decaduto.
3. Il Consiglio si riunisce in unica convocazione su iniziativa del Presidente o del Vice Presidente ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente o almeno 3 Consiglieri e comunque almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo. I verbali delle riunioni del Consiglio sono raccolti in apposito libro tenuto dal Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare:
a) nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente;
b) stabilisce le quote associative;
c) delibera sull’ammissione o sull’esclusione dei Soci;
d) pone in esecuzione le delibere dell’Assemblea dei Soci;
e) ratifica nella prima seduta immediatamente successiva i provvedimenti adottati dal solo Presidente o dal Vice Presidente per motivi di necessità o urgenza;
f) cura lo svolgimento di tutte le attività associative, culturali e organizzative.
G) Presidente e Vice Presidente
20) Il Presidente, eletto come sopra (art. 19, n. 4 lett.a)) ha la facoltà di nominare un vice Presidente.
21) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, e ad esso sono delegati con firma libera i poteri di ordinaria amministrazione. In particolare:
a) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
b) pone in esecuzione le delibere dell’Assemblea dei Soci;
c) assume, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva successiva ratifica da parte dello stesso, anche tacita;
d) propone il nome del Segretario al Consiglio Direttivo, che ne cura la nomina;
e) propone il nome del Revisore al Consiglio Direttivo, che ne cura la nomina;
f) in caso di impedimento o di sua espressa delega può farsi rappresentare e sostituire dal Vice Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo, all’uopo incaricato;
g) cura le relazioni con la Veneranda Fabbrica del Duomo.
H) Segretario
22) Il Segretario è proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo e nominato da questo; il suo incarico dura sino a diversa designazione del Consiglio Direttivo. In particolare:
a) presenzia alle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo redigendone verbale;
b) coadiuva il Presidente nella regolare esecuzione delle delibere assembleari;
c) sottoscrive a firma congiunta con il Presidente (o con il Vice Presidente delegato dal Presidente) ogni operazione finanziaria (contratti, obbligazioni, ecc.), fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 8 e 9;
d) tiene il libro dei Soci;
e) custodisce il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e quello dell’Assemblea dei soci;
f) tiene le scritture contabili.
I) Revisore
23) 1. E’ previsto un revisore proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo e nominato da questo. Il Revisore rimane in carica per due anni.
2. Il revisore:
a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e dei documenti giustificativi delle poste dei rendiconti;
b) verifica la regolare predisposizione dei rendiconti da presentare all’Assemblea;
c) controlla la rispondenza delle risultanze contabili con la effettiva situazione di cassa e patrimoniale;
d) vigila su ogni altra questione di carattere patrimoniale e finanziario che riguarda l’Associazione, con diritto di chiedere al Consiglio Direttivo ogni documento e chiarificazione anche scritta;
e) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo se convocato dal Presidente o dal Vice Presidente.
3. Il Revisore riferisce annualmente della propria attività relazionando per iscritto all’Assemblea annuale.
L) Regolamento interno
24) Particolari norme di funzionamento dell’Associazione e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento interno che sarà redatto a cura del Consiglio Direttivo e sarà approvato dall’Assemblea.
M) Durata – Scioglimento
25) L’Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e viene deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci e con il consenso di tutti i soci fondatori.
N) Controversie
26) Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e l’Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall’associato, uno dal Consiglio Direttivo; uno dal Presidente dell’Associazione; detto Collegio Arbitrale avrà i più ampi poteri sia per l’istruttoria, sia per la decisione della controversia, senza obblighi formali di sorta ed anche con il mandato di amichevole compositore. Le decisioni del Collegio, prese a maggioranza, non possono formare oggetto di impugnazione avanti ad alcun organo, di natura giurisdizionale o meno.
O) Rinvio
27) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del vigente ordinamento giuridico italiano, in tema di associazioni senza fine di lucro.